Subito dopo la sentenza del TAR, e con più vigore dopo la pubblicazione delle motivazioni, si è sollevata l’ipotesi di penalizzare la Juventus.
È notizia di poche ore fa che una associazione dei consumatori (Noiconsumatori.it) per il tramite di uno dei suoi avvocati, Angelo Pisani, abbia inoltrato alla FIGC la richiesta di seguire quanto previsto dal Titolo IV art. 30 e relativi commi, ovvero che si applichino i 3 punti di penalizzazione per la Juventus, da scontare in questo campionato, per quella che si chiama “clausola compromissoria”.
Sulla questione è bene fare chiarezza, partendo da un presupposto: la speranza è che “non finisca in vacca”, per dirla in oxfordiano puro. Perché sinceramente non se ne può più del tifo pro/contro a prescindere, cosa che lascia poi le questioni irrisolte, mai approfondite davvero e dove ognuno modella regolamenti e leggi a proprio uso e consumo: anche perché non ne usciamo più tra scudetti di cartone e stelle di latta che devono essere coperti durante le nazionali, compresa confusione tra chi è prescritto prima o dopo un processo.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Cosa è la clausola compromissoria? Ce lo dice lo statuto della FIGC, nel capitolo IV relativo alle garanzie, art. 30 così denominato: “Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria” e che così recita
Per analizzare la vicenda, dobbiamo avere sullo sfondo l’art. 30, che è qui ed è chiarissimo, ovvero che le parti devono accettare “la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento“. A cosa serve? A garantire tutte le decisioni prese in ambito sportivo, di qualunque tipo, contro le quali non ci deve essere possibilità di ricorso a altre autorità: è il cosiddetto “vincolo di giustizia”, che fa da baluardo dell’autonomia dell’ordinamento sportivo. Senza questo, il rischio (casi più estremi) sarebbe che anche un rigore dato per una simulazione o una espulsione potrebbero essere portate in tribunale, per non parlare delle squalifiche decise dal Giudice Sportivo.
Questa parte dello Statuto è poi stato rafforzato dalla legge 280/2003, che in due punti spiega il rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, art. 2 (autonomia dell’ordinamento sportivo):
1. In applicazione dei principi di cui all’articolo 1, e’ riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita’ sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
E, poco dopo, art. 3 (Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria):
1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa’, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, e’ devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso e’ fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all’articolo 2, comma 2, nonche’ quelle inserite nei contratti di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91
Per inquadare bene la vicenda, uqindi, è necessario avere in primo piano il contenuto del ricorso al TAR.
Gli avvocati della Juventus sono stati bravi e hanno trovato il sistema per arrivare al TAR, tutelati e persino autorizzati dalla legge attuale: perché il ricorso non si fonda sulle decisioni prese dalla Giustizia Sportiva, bensì sul danno subito. In altre parole, la Juventus non va al TAR per dire “ridatemi gli scudetti”, ma afferma, senza chiedere che esse siano in alcun modo riviste, che sono state sproporzionate senza ragione e che abbiano causato alla Juventus un danno del quale si richiede il risarcimento, quantificato (diciamolo in avvocatese) in “danno emergente e lucro cessante”: ovvero il danno subito a livello di immagine e nell’immediato, e quello derivante alle mancate partecipazioni di Serie A e Champions League. Nulla, quindi, che riguardi il processo sportivo, pertanto non può essere soggetto alla clausola compromissoria.
Certo, qualcuno può pensare che ogni decisione in ambito sportivo porta con sé delle conseguenze, ma in questo caso il lavoro degli avvocati sembra in linea con i zero rischi di cui parliamo. A meno che non si decida di penalizzare, ma significherebbe voler cominciare una battaglia legale che durerebbe moltissimo e vedrebbe un ulteriore, stavolta reale, motivo di scontro tra FIGC e Juventus, con la prima che anni dopo si vedrebbe quasi certamente condannata, con effetti a cascata incalcolabili.
Altro aspetto fondamentale, se ci fossero stati i crismi per questo genere di azioni, la FIGC sarebbe stata autorizzata ad agire già tempo fa: non sarebbe stato necessario attendere l’esito del tribunale.
Il ricorso, lo diciamo da anni, non ha mai avuto una sola chance di vedere la vittoria e, ne siamo convinti, è stato usato più come “grimaldello” nei confronti della Federazione che non per reale interesse: è stata come una mossa del giocatore di poker che non ha nulla in quella mano e alza la posta bluffando, sapendo che ciò genererà altre reazioni in futuro, tutte controllabili da chi bluffa.
Ma questo non autorizza “rivalse” di alcun tipo, men che meno una fantomatica penalizzazione che non ha alcuna ragione di esistere.